Sez. 3, Sentenza n. 26426 del 03/11/2008 (Rv. 605331 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Difetto di motivazione su questioni di fatto - Configurabilità quale violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Condizioni - Fattispecie in tema di sentenza pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Il difetto di motivazione su questioni di fatto rientra nella violazione di legge, che legittima la proposizione di ricorso per cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost., quando si traduca nella radicale carenza della motivazione, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé. (Nella specie la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza sull'opposizione agli atti esecutivi proposta per asserita irregolarità della notifica a mani del portiere dello stabile, "ex" art. 139, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)