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Sez. L, Sentenza n. 5263 del 28/09/1988 (Rv. 459943 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE SUBORDINATO - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO DI CONSIDERARE LE RAGIONI DEL LICENZIAMENTO SOTTO IL PROFILO DEL GIUSTIFICATO MOTIVO ANZICHÉ SOTTO QUELLO ORIGINARIO DELLA GIUSTA CAUSA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459943-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DI UN LAVORATORE SUBORDINATO - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO DI CONSIDERARE LE RAGIONI DEL LICENZIAMENTO SOTTO IL PROFILO DEL GIUSTIFICATO MOTIVO ANZICHÉ SOTTO QUELLO ORIGINARIO DELLA GIUSTA CAUSA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*

Con riferimento alle preclusioni processuali nel rito del lavoro non vi è mutamento di domanda quando le parti invochino situazioni che restano nei limiti del petitum originariamente formulato ovvero prospettino - in ordine agli stessi fatti già ritualmente addotti a sostegno della pretesa e senza bisogno di estensione di indagini - configurazioni e qualificazioni giuridiche diverse da quelle inizialmente proposte, le quali possono anche essere operate direttamente dal giudice. Pertanto - in una controversia avente ad oggetto la legittimità del licenziamento di un lavoratore subordinato - non costituisce domanda nuova la richiesta formulata dal datore di lavoro in grado d'appello di considerare le ragioni del licenziamento sotto il profilo del giustificato motivo (ex art. 3 legge n. 604 del 1966), anziché della giusta causa (ex art. 2119 cod. civ.) secondo l'originaria prospettazione addotta in primo grado. (V 376/87, mass n 450124; (V 5513/87, mass n 454042; (V 4025/84, mass n 435994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)