Sez. 3, Sentenza n. 2954 del 13/12/1967 (Rv. 330638 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUN SOCIO - DICHIARAZIONE DI AGIRE PER LA SOCIETA - NECESSITA.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUN SOCIO - DICHIARAZIONE DI AGIRE PER LA SOCIETA - NECESSITA.*
Nella societa irregolare, in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, si presume l'esistenza, tra i soci, di un reciproco mandato ad amministrare, con la conseguenza che ciascuno dei soci e legittimato a stare in giudizio per la societa, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci solidalmente coobbligati. Ma chi dei soci agisce, se intende agire per la societa, deve dichiarare di rappresentarla, per porre il convenuto in grado di apprestare le sue difese, anche in ordine alla legittimazione ad agire. (sulla prima parte della massima, Conf. 2180-66 massima n.324257 1988-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)