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Sez. U, Sentenza n. 18210 del 05/08/2010 (Rv. 613949 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite - Motivi del ricorso - Difetto di autosufficienza - Inammissibilità - Vizio di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613949-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

È inammissibile, per difetto del requisito dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nel caso in cui la censura presupponga un'indagine di fatto ed il ricorrente non abbia provveduto, in sede di gravame, ad esplicitare in quali termini la relativa questione sia stata sollevata davanti al Giudice disciplinare. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva eccepito l'intempestività dell'esercizio dell'azione disciplinare, limitandosi a sostenere che il termine annuale di decadenza dovesse essere calcolato con decorrenza dalla data della concreta conoscenza dei fatti già oggetto di un precedente giudicato disciplinare di assoluzione; la Corte, nel dichiarare la censura inammissibile perché non autosufficiente, ha rilevato che la stessa non poteva essere accolta nemmeno come censura afferente il vizio di motivazione, posto che anche il ricorso per cassazione redatto secondo le norme del codice di rito penale, qual è quello in esame, deve rispettare il principio dell'autosufficienza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Legge 23/02/2006 num. 109 art. 15, Legge 23/02/2006 num. 109 art. 24, Legge 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)