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Sez. U, Sentenza n. 9092 del 13/09/1997 (Rv. 507952 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura - Vizi denunziabili - Censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507952-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è ammesso non solo per violazione di legge ma per tutti i vizi previsti nell'art. 360 cod. proc. civ., ivi compreso quello di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, atteso che tale ricorso è soggetto alle norme generali del rito civile, e tenuto conto che la limitazione della deducibilità del vizio di motivazione può derivare da espressa previsione di legge, o dall'essere il ricorso consentito solo in forza dell'art. 111 Cost. in quanto non previsto o addirittura escluso dalla legge ordinaria, laddove la previsione di ricorribilità delle menzionate decisioni disciplinari trova specifico fondamento (senza limitazioni esplicite, o comunque inequivocabilmente desumibili, quanto ai vizi che possono essere denunziati) nella norma di cui all'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195 del 1958, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)