Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 07/07/1980 Ud. (dep. 14/11/1980) Rv. 146665 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPII DI SPECIALITA - SIMULTANEO PROCESSO DELL'ESTRADATO ANCHE PER I REATI PER I QUALI L'ESTRADIZIONE SIA STATA RIFIUTATA - POSSIBILITA - LIMITI.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPII DI SPECIALITA - SIMULTANEO PROCESSO DELL'ESTRADATO ANCHE PER I REATI PER I QUALI L'ESTRADIZIONE SIA STATA RIFIUTATA - POSSIBILITA - LIMITI.*
Il principio di specialita dell'estradizione non preclude la possibilita di sottoporre l'estradato a simultaneo processo oltre che per i reati per i quali l'estradizione sia stata concessa anche per quelli per i quali essa sia stata rifiutata purche per questi ultimi la presenza dell'imputato nel territorio dello stato non costituisca condizione di punibilita o di procedibilita. La simultaneita del processo ha soltanto come limite funzionale l'irriferibilita dello stato di detenzione dell'estradato ai reati per i quali l'estradizione non sia stata richiesta o concessa, con la conseguenza che ove la simultaneita abbia a risolversi per separazione di regiudicande, l'imputato non puo essere giudicato in vinculis per quella per cui la coercizione personale non e riferibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)