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Sez. L, Sentenza n. 11172 del 14/12/1996 (Rv. 501319 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Disciplina ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Applicabilità - Deroga alla norma sul limite di età per il collocamento in quiescenza - Configurabilità - Limite - Mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva massima - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501319-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 226 dell'8 maggio 1990 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non è applicabile agli autoferrotranvieri dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n.791 (convertito, con modifiche, con legge 26 febbraio 1982, n. 54) - anche il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto è assoggettato alla suddetta disciplina, che consente ai lavoratori i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di optare, sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, per la prosecuzione dell'attività fino al raggiungimento di tale requisito, e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ne deriva che la facoltà di opzione ivi prevista è riferibile anche ad autoferrotranvieri in servizio all'epoca dell'entrata in vigore della norma stessa, la quale deroga per il solo caso di mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, all'art. 27, all.A, del R.D. 8 gennaio 1931, n.148, che per i dipendenti del settore autoferrotranviario pone quale limite di età il compimento del sessantacinquesimo anno.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)