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Sez. 3, Sentenza n. 8265 del 09/11/1987 (Rv. 455873 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - CONDIZIONI - INSEDIAMENTO DI COLTIVATORI DIRETTI SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO - DURATA DELL'INSEDIAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455873-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - CONDIZIONI - INSEDIAMENTO DI COLTIVATORI DIRETTI SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO - DURATA DELL'INSEDIAMENTO - IRRILEVANZA.*

L'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - come modificato dall'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge n. 817 del 1971 che ha esteso il diritto di prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, "purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti" - pone la sola condizione di uno stabile insediamento sul fondo dei predetti soggetti in forza del regime vincolistico, senza aggiungere alcun altro requisito particolare, cosicché a tal fine non occorre che l'insediamento in questione si sia protratto per almeno due anni. (V 4757/85, mass n 442171; (V 5112/83, mass n 429973; (V 1661/82, mass n 419494; (V 1697/81, mass n 412367).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)