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Sez. L, Sentenza n. 2204 del 27/02/1998 (Rv. 513146 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Conversione d'ufficio in licenziamento per giustificato motivo - Ammissibilità - Limiti - Nel caso di mutamento dei fatti posti a base dell'iniziale contestazione o accertamento di circostanze diverse da quelle poste a base del recesso.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513146-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

La giusta causa ed il giustificato motivo di licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, sicché è sempre ammissibile la conversione d'ufficio di un licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo ad opera del giudice, il quale attribuisca al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria del giustificato motivo soggettivo. Tale principio trova tuttavia il suo limite nella regola generale dell'immutabilità della contestazione, onde esso non può applicarsi quando vengano mutati i motivi posti a base dell'iniziale contestazione e quando la conversione in licenziamento per giustificato motivo importi la necessità di accertare fatti nuovi e diversi da quelli inizialmente addotti dal datore di lavoro a sostegno del suo recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)