Sez. 1, Sentenza n. 4265 del 27/06/1986 (Rv. 447026 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - SOSPENSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - SOSPENSIONE.*
Nel nuovo sistema di disciplina del contenzioso tributario, introdotto con d.P.R. 1972 n. 636, il ricorso per Cassazione avverso le pronunce della commissione tributaria centrale proponibile in base all'art. 111 cost. È soggetto alla integrale applicazione delle Disposizioni del codice di rito, ivi compresa quella dettata dallo art. 327, al riguardo del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (effettuata ai sensi e nei modi di cui all'art. 38, commi primo e secondo, del citato d.P.R.), indipendentemente dalla notifica della medesima. Tale termine è soggetto, oltre che alla sospensione nel periodo feriale a norma della legge n. 742 del 1969, anche a quella (fino al 30 novembre 1982) prevista dall'art. 32 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (recante norme per la repressione della evasione fiscale e l'agevolazione delle pendenze tributarie), nel caso di ricorso relativo a controversia pendente all'entrata in vigore di tale decreto, ed attinente a Tributi da esso previsti. (V 5590/84, mass n 437269; (V 3180/84, mass n 435222; (V 2440/84, mass n 434471; (V 2108/82, mass n 419983).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)