Sez. 1, Sentenza n. 3180 del 24/05/1984 (Rv. 435222 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA - MERA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA - MERA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione tributaria centrale, non essendo espressamente disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972, è regolato dalle ordinarie norme del codice di rito, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ. non decorre dalla comunicazione del solo dispositivo, effettuata ai sensi dell'art. 38 del citato d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, ma dalla notificazione del testo integrale della decisione, e che, in Mancanza di tale notificazione, il ricorso può essere proposto, secondo quanto dispone l'art. 327 cod. proc. civ., entro un anno dalla pubblicazione della decisione medesima. (Conf 2446/83, mass n 427311; (Conf 3442/82, mass n 421418; (Conf 2108/82, mass n 419983; (Conf 813/82, mass n 418628; (Conf 624/81, mass n 411115).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)