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Sez. 2, Sentenza n. 10249 del 12/04/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161469 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE E CONDIZIONI - INCIDENZA SU UN PUNTO DECISIVO DEL GIUDIZIO - ERRORE SU ELEMENTI DI FATTO NON POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - INSUSSISTENZA DEL VIZIO.*
Stato
decisa il 1983-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161469-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE E CONDIZIONI - INCIDENZA SU UN PUNTO DECISIVO DEL GIUDIZIO - ERRORE SU ELEMENTI DI FATTO NON POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - INSUSSISTENZA DEL VIZIO.*

Il vizio di travisamento del fatto è ammissibile come motivo di ricorso per Cassazione solo quando l'errore su una circostanza di fatto abbia inciso su di un punto decisivo del giudizio, ma non quando la motivazione denunziata si fonda su diverse e distinte ragioni rispetto a quella che sarebbe stata oggetto dell'errore stesso. In tal caso, infatti, la decisione adottata è giustificata logicamente dalle altre ragioni, anche indipendentemente da quella che si pretende frutto dell'errore di fatto. (V mass n 152747; (V mass n 149743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)