Sez. 1, Sentenza n. 4055 del 17/01/1986 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172786 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE E CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE E CONDIZIONI.*
Il travisamento di fatto che può inficiare di nullità una sentenza ex art. 475 n. 3 cod. proc. pen. in quanto ne vizia i presupposti logici deve inerire ad elementi ritenuti di decisivo rilievo ed inoltre, per potere essere valutato in Sede di legittimità senza che venga valicato il divieto di apprezzamento dei fatti, deve consistere nel dare per scontato un fatto manifestamente escluso delle risultanze probatorie, o nel denegare la sussistenza di elementi pacificamente acquisiti al compendio di prove. Ne deriva che non è tale l'apprezzamento delle prove che si traduce in una motivata specificazione di diniego in ordine a determinate contingenze di fatto, affermate in senso contrario dall'imputato. (Conf mass n 161469; (Conf mass n 160674; (Conf mass n 159370; (Conf mass n 158905; (Conf mass n 157550).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)