Sez. 3, Sentenza n. 18654 del 05/12/2003 (Rv. 568700 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alla norme vigenti - Validità - Presupposti - Assistenza dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni professionali - Necessità - Possibilità che gli stessi provengano da uno stesso organismo professionale - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
In materia di contratti agrari, la formula dell'art. 45, primo comma, della legge 3 maggio 1982 n, 203, secondo la quale per la validità di accordi agrari in deroga alle disposizioni imperative, è necessario che il concedente e il concessionario del fondo rustico siano assistiti dalle rispettive organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale deve intendersi nel senso che essi devono essere necessariamente assistiti dai rappresentanti dei settori corrispondenti agli interessi di cui sono portatori (affittuari, proprietari, etc.), che possono provenire anche dallo stesso organismo professionale qualora esso li comprenda entrambi.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)