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Sez. L, Sentenza n. 3133 del 24/03/1998 (Rv. 513956 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Procedura per la mobilità (e i licenziamenti collettivi) ex legge n. 223/1991 - Accordi tra sindacati e impresa - Contenuto normale - Modificazione o costituzione di rapporti giuridici - Esclusione - Interpretazione - Regole di ermeneutica contrattuale - Applicabilità - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513956-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Nella procedura per la mobilità regolata dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (da seguire anche in caso di riduzione di personale stante il richiamo operato dall'art. 24), benché la consultazione tra impresa e sindacati, funzionalizzata al perseguimento di intese sulla riduzione del personale e sulle misure alternative, sia suscettibile di dare luogo ad accordi con contenuti diversi e di ampia portata, in linea generale non può presupporsi che gli accordi conclusi abbiano effetti non solo endoprocedimentali, in merito al potere dell'imprenditore di collocare i dipendenti in mobilità (o di ridurre il personale), ma anche di modificazione o costituzione di rapporti giuridici; gli accordi conclusi, inoltre, per la loro natura negoziale, vanno interpretati in base alle norme del codice civile sull'interpretazione dei contratti, e la loro pronuncia a riguardo del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione di dette norme o per vizi di motivazione. (Nella specie, con la sentenza confermata dalla S.C., il giudice di merito aveva escluso che la società datrice di lavoro avesse assunto l'impegno di evitare la disoccupazione ai dipendenti in esubero privi dei requisiti per il pensionamento o il prepensionamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)