Sez. L, Sentenza n. 4097 del 24/04/1999 (Rv. 525698 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Procedura di mobilità ex legge n. 223 del 1991 - Accordi tra sindacati e impresa - Diretta incidenza sui singoli rapporti di lavoro - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Con gli accordi che concludono la procedura di mobilità, i sindacati e il datore di lavoro possono concordare sull'individuazione di criteri di scelta, ma non indicare concretamente i singoli lavoratori da porre in mobilità, giacché i suddetti accordi sono direttamente efficaci nei confronti dei datori di lavoro e soltanto indirettamente possono incidere, attraverso l'applicazione dei criteri di scelta concordati, sui singoli rapporti di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)