Sez. L, Sentenza n. 5517 del 19/05/1995 (Rv. 492349 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Accordi o intese raggiunti in sede di procedura di consultazione sindacale ex art. 5 legge n. 164 del 1975 - Inclusione nella fattispecie ex art. 1322 cod. civ. - Inammissibilità - Effetti endoprocedimentali - Configurabilità - Portata - Qualità del sindacato - Individuazione..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di cassa integrazione guadagni, gli accordi o le intese che possono essere eventualmente raggiunti in sede di procedura di consultazione sindacale prevista, quale condizione di legittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'integrazione salariale, dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 - il quale, nell'ipotesi normale (non caratterizzata, cioè dalla sussistenza di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibili la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva), prevede l'obbligo del datore di lavoro di comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati, cui può seguire, a richiesta, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa - non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1322 cod. civ., atteso che da essi non derivano effetti di modifica, estinzione o costituzione di rapporti giuridici, ma semplicemente effetti endoprocedimentali, che incidono cioè esclusivamente sull'esercizio del potere amministrativo; con tali intese o accordi il sindacato opera pertanto non già quale titolare del potere di stipulare contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'art. 39, comma quarto, della Costituzione, bensì quale soggetto istituzionalmente portatore ed interprete di interessi diffusi ed indivisibili riferibili a tutti i lavoratori, quali quello al risanamento dell'impresa in crisi ed alla conservazione del livello occupazionale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)