Sez. 1, Sentenza n. 3791 del 27/03/1992 (Rv. 476460 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Espropriazione e occupazione di terreno edificabile - Determinazione in sede amministrativa delle indennità "salvo il criterio" - Mancata opposizione alla stima - Integrazione, secondo il criterio del valore venale delle somme liquidate - Successiva azione dell'espropriato - Esperibilità - Termine.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere
Ove le indennità di espropriazione e di occupazione di terreno edificabile siano state determinate in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385, "salvo conguaglio" in base alla futura nuova disciplina della materia, la mancanza di opposizioni avverso le relative stime, a norma e nei termini di cui agli artt. 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, non preclude all'espropriato la possibilità di agire successivamente, nell'ordinario termine decennale di prescrizione, per ottenere il suddetto conguaglio, e, quindi, a seguito della declaratoria d'illegittimità del citato art. 1 (sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983), per ottenere l'integrazione delle somme in precedenza liquidategli, in conformità del criterio del valore venale, reso operante da tale declaratoria.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)