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Sez. 1, Sentenza n. 7060 del 28/07/1994 (Rv. 487553 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità - Conguaglio ex art. 1 della legge n. 385 del 1980 - Richiesta nel termine di prescrizione ordinario - Competenza esclusiva della Corte d'Appello - Sussistenza - Stima effettuata dall'U.T.E. - Mancata impugnazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487553-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

La competenza esclusiva della corte d'appello, prevista dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per l'opposizione avverso la stima amministrativa dell'indennità di esproprio, si riferisce ad ogni domanda rivolta ad ottenere comunque una diversa liquidazione dell'indennità medesima e deve, pertanto, essere affermata anche in caso di conguaglio ex art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385, che può essere richiesto nell'ordinario termine di decennale, decorrente dall'emissione del decreto di esproprio, senza che si verifichi alcuna decadenza per la mancata impugnazione nei termini della stima effettuata ("salvo conguaglio" citato) dall'U.T.E..

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)