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Sez. 1, Sentenza n. 3406 del 12/04/1994 (Rv. 486127 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Indennità - Determinazione "salvo conguaglio" ex legge n. 385 del 1980 - Mancata opposizione alla stima - Integrazione della indennità secondo i criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992- Richiesta alla Corte di Appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486127-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

In caso d'indennità di espropriazione determinata "salvo conguaglio", ai sensi della legge 29 luglio 1980 n. 385, la mancata opposizione alla stima nel termine di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 non preclude all'espropriato di chiedere alla corte di appello, in unico grado, nell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'integrazione dell'indennità secondo i criteri vigenti (recentemente rideterminati dall'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)