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Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 30/01/2002 (Rv. 551973 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Prescrizione - Termine breve - Esclusione - Termine ordinario decennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551973-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

L'indennità di occupazione, che assolve alla funzione di compensare il pregiudizio dato dal mancato godimento dell'immobile, costituisce un'obbligazione di tipo indennitario collegata ad un'ipotesi tipica di responsabilità della pubblica amministrazione per atto legittimo, ed in quanto tale è sottoposta al termine ordinario di prescrizione, dovendosene escludere l'assimilabilità alle ipotesi per le quali l'art. 2948 prevede il termine breve, in particolare ai canoni di locazione, agli interessi ed alle altre prestazioni che debbono pagarsi periodicamente, posto che a differenza di tali ipotesi, che presuppongono la liquidità ed esigibilità del credito, per l'indennità di occupazione è sufficiente la mera idoneità del credito stesso ad essere determinato nel suo ammontare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)