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Sez. 3, Sentenza n. 3003 del 28/02/2012 (Rv. 621538 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Rapporto di controllo fra società - Informazioni false o inesatte - Condotta della controllante di induzione di un terzo contraente a proseguire le forniture in favore della controllata - Responsabilità aquiliana - Sussistenza - Conseguenze sull'onere della prova.
Stato
decisa il 2012-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621538-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Si configura un fatto illecito da informazioni o da dichiarazioni false od inesatte a carico della società controllante di una delle due parti contraenti, nell'ipotesi in cui tale società, terza rispetto al contratto ed al di fuori di qualsiasi dichiarazione di per sé vincolante e coercibile, con la sua condotta scorretta, manifestata vuoi direttamente per il tramite dei suoi organi, vuoi mediante direttive alla controllata, e consistente nell'indurre o rafforzare l'affidamento del creditore della società controllata nella capacità di adempimento di quest'ultima, abbia cagionato un danno ingiusto per lesione dell'affidamento dell'altra parte contraente, la quale abbia, per tale motivo, continuato ad operare forniture alla controllata medesima, poi non adempiute. La responsabilità in questione ha natura aquiliana, riconducibile alla clausola generale dell'art. 2043 cod. civ., per essere l'autore dell'illecito estraneo al contratto stipulato a causa delle informazioni fornite e per non essere configurabile l'inadempimento di specifiche obbligazioni gravanti sul dichiarante; ne consegue che la parte danneggiata ha l'onere di provare tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, della fattispecie dannosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)