Sez. 1, Sentenza n. 1742 del 13/07/1967 (Rv. 328604 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - BENESTARE TELEFONICO O IN ALTRA FORMA CIRCA L'ESISTENZA DI FONDI - RESPONSABILITA DELLA BANCA TRATTARIA - NATURA EXTRACONTRATTUALE - PROVA DELL'INESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI - SUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - BENESTARE TELEFONICO O IN ALTRA FORMA CIRCA L'ESISTENZA DI FONDI - RESPONSABILITA DELLA BANCA TRATTARIA - NATURA EXTRACONTRATTUALE - PROVA DELL'INESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI - SUFFICIENZA.*
L'uso interbancario di chiedere e di dare, per telefono o altrimenti, conferma dell'esistenza dei fondi per il pagamento di assegni di conto corrente implica, di per se, una responsabilita -avente natura extracontrattuale- della banca trattaria, ove questa dia alla banca richiedente notizie non rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta. Per affermare la responsabilita della banca trattaria in ordine al mancato pagamento degli assegni e sufficiente la prova della inesattezza delle notizie fornite alla banca richiedente. (Cfr. 2909-63, 3085-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)