Sez. 3, Sentenza n. 627 del 03/03/1972 (Rv. 356675 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTI) - AUMENTI EXTRALEGALI - LICEITA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTI) - AUMENTI EXTRALEGALI - LICEITA.*
Il patto di maggiorazione del canone di locazione oltre il limite stabilito dalle leggi vincolistiche non costituisce violazione delle norme imperative sul blocco dei fitti, quando l'aumento trovi giustificazione in un diverso o piu ampio contenuto delle prestazioni del locatore, con corrispondente apprezzabile vantaggio del conduttore. (Conf 125'1969, mass n 338005).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)