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Sez. 3, Sentenza n. 1371 del 11/04/1975 (Rv. 374912 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTO) - LICEITA - CORRESPONSIONE DI AUMENTI EXTRALEGALI - PATTO DEROGATIVO DELLE NORME VINCOLISTICHE - CONFIGURABILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374912-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTO) - LICEITA - CORRESPONSIONE DI AUMENTI EXTRALEGALI - PATTO DEROGATIVO DELLE NORME VINCOLISTICHE - CONFIGURABILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art 15, comma primo, legge 23 maggio 1950 n 253 era valido il patto con il quale veniva apportato al canone un aumento eccedente i limiti legali ogni volta che tale aumento trovava la sua contropartita in benefici economicamente apprezzabili attribuiti al conduttore e da questo prima non goduti. Il pagamento, da parte del conduttore, di aumenti di canoni superiori a quelli acconsentiti non rivela, di per se solo, la formazione di un patto derogativo delle norme vincolistiche, che, valido ai sensi dell'art 5 della legge 21 dicembre 1960 n 1521, obblighi il locatario a pagare gli aumenti di pigione in misura superiore a quella legale, occorrendo, affinche sia posto in essere un tale patto, se non l'espresso consenso delle parti di derogare alle Disposizioni del blocco quoad pretium, almeno un loro tacito consenso manifestato da fatti concludenti. (Conf 986/72, mass n 357284; 627/72, mass nn 356675 e 356676; (Conf 657/71, mass n 350385).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1960 num. 253 art. 15 com. 1, Legge 21/12/1960 num. 1531 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)