Sez. U, Sentenza n. 6011 del 19/11/1979 (Rv. 402714 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - REQUISITI - ATTO DI NOMINA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - REQUISITI - ATTO DI NOMINA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, il requisito dell'atto di nomina non e necessariamente realizzato dalla sola preordinazione di un atto formale con quel preciso oggetto, potendo esso ricavarsi anche da Atti giuridicamente equipollenti, contestuali o addirittura successivi (lettera di comunicazione individuale di conferimento delle funzioni, iscrizione nelle spese di bilancio) e puo persino risultare da un comportamento univoco atto a dimostrare la volonta dell'ente di dar vita ad un rapporto di pubblico impiego, e cioe di utilizzare continuativamente la prestazione del soggetto - inserito nella propria struttura - per il perseguimento dei fini dell'ente medesimo. (V 402/74, mass n 368105; (V 14/74, mass n 367500; (V 3120/73, mass n 366889; (Conf 413/75, mass n 373662).*
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)