Sez. U, Sentenza n. 768 del 07/02/1981 (Rv. 411245 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - BIDELLO DI SCUOLA ELEMENTARE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA TRA BIDELLO E COMUNE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - BIDELLO DI SCUOLA ELEMENTARE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA TRA BIDELLO E COMUNE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Le mansioni di bidello presso scuole elementari, che vengano svolte con retribuzione predeterminata e vincolo di subordinazione, nonche con continuita, pure se a tempo determinato, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto dell'inserimento del dipendente nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica del comune, fra i cui compiti rientra quello di provvedere al personale inserviente addetto alle indicate scuole, mentre resta irrilevante che detto inserimento emerga da un atto municipale solo successivo all'effettivo espletamento delle relative mansioni (nella specie, delibera della giunta per la regolarizzazione del rapporto 'in via di sanatorià). (V 6011/79, mass n 402714; (V 5029/79, mass n 401679).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 91 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)