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Sez. U, Sentenza n. 3120 del 20/11/1973 (Rv. 366889 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ELEMENTI ESSENZIALI - ATTO FORMALE DI NOMINA - ESTREMI - INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA - NECESSITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366889-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ELEMENTI ESSENZIALI - ATTO FORMALE DI NOMINA - ESTREMI - INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA - NECESSITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Per la configurabilita di un rapporto di pubblico impiego e necessaria la sussistenza di un atto formale di nomina. La nozione di tale atto deve assumersi con larghezza, nel senso ch'esso puo ravvisarsi in qualsiasi dichiarazione scritta proveniente dall'ente pubblico e che appaia in concreto diretta ad inserire le prestazioni lavorative del soggetto cui essa si riferisce nell'organizzazione pubblicistica dell' ente. Tuttavia l'esigenza di certezza circa tale inserimento, alla quale risponde il requisito della Forma, deve particolarmente avvertirsi quando la natura delle prestazioni non sia per se stessa unicamente e sicuramente riferibile ai fini istituzionali dell'ente e all'organizzazione pubblicistica posta in essere per il loro perseguimento. In tali casi (fra i quali rientra quello delle prestazioni dell'addetto alle pulizie delle parti comuni di un edificio di abitazione di un istituto autonomo case popolari, prestazioni che possono essere correlate cosi ai fini assistenziali dell'edilizia economica e popolare come ai fini di una qualsiasi gestione di condominio e, sotto altro aspetto, puo essere inserita cosi nell'organizzazione preordinata al raggiungimento di detti fini pubblici come nella elementare organizzazione preordinata all'espletamento dei servizi condominiali) l'atto formale di nomina e indispensabile perche le prestazioni stesse possano ritenersi inserite, per Determinazione della pa, nell'organizzazione pubblicistica della medesima, e possa quindi configurarsi un rapporto di pubblico impiego. (V 2133/72, mass n 359386; 1841/72, mass n 358856; (V 1829/72, mass n 358834; 1129/72, mass n 357561).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)