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Sez. 3, Sentenza n. 669 del 23/01/1998 (Rv. 511900 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento - Ingiunzione al debitore - Mancanza - Opposizione agli atti esecutivi - Termine.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511900-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nel pignoramento presso terzi, l'udienza indicata dall'art. 547 cod. proc. civ. svolge, rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all'udienza stessa, la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt. 530 e 569 svolgono, rispettivamente, per l'espropriazione mobiliare e per quella immobiliare. Consegue che il vizio dell'atto di pignoramento consistente nella mancanza in esso dell'intimazione del debitore indicata dall'art. 492 cod. proc. civ. dev'essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi non oltre il termine di cinque giorni dall'udienza fissata, a norma dell'art. 547, per la citazione del terzo e del debitore (nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza del pretore che, nel decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, non aveva rilevato l'inammissibilità dell'opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)