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Sez. 3, Sentenza n. 6580 del 17/07/1997 (Rv. 506112 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA | Pignoramento presso terzi - Ingiunzione al debitore esecutato - Funzione.
Stato
decisa il 1997-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506112-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA

Nell'atto di pignoramento presso terzi l'ingiunzione al debitore esecutato ex art. 492 cod. proc. civ. costituisce un requisito essenziale per la funzione dell'atto, giacché soltanto attraverso tale ingiunzione acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla norma richiamata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)