Sez. 1, Sentenza n. 8057 del 04/06/2002 (Rv. 554852 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice - Senza mutamento di fatti allegati - Ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di retrocessione parziale.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il giudice, cui compete la qualificazione giuridica dell'azione e l'attribuzione del "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, esorbita dai suoi poteri solo quando proceda ad un mutamento della domanda sostituendo la "causa petendi" dedotta con una basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti.(Nella specie, vertendosi in tema di retrocessione resa impossibile dall'assoggettamento a nuova e diversa espropriazione dei beni relitti, la Corte ha ritenuto che non incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza che qualifichi il diritto dedotto in giudizio in termini risarcitori, come diritto dell'espropriato alla restituzione dell'indennità percepita dal primo espropriante per la successiva espropriazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)