Sez. 5, Sentenza n. 2340 del 17/02/2001 (Rv. 543928 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Potere del giudice di qualificazione dell'azione - Limiti - Introduzione di azione fondata su diversa "causa petendi" o su fatti non dedotti in giudizio dalle parti - Fattispecie in tema di contenzioso tributario avente ad oggetto la liquidazione di imposte ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa, perché fondata su una diversa "causa petendi" o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti e sulla quale, pertanto, non si è realizzato il contraddittorio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto il vizio di ultrapetizione in un caso nel quale, dinanzi alla commissione tributaria, il ricorrente aveva dedotto come unica ragione di annullamento dell'atto impositivo l'avvenuto condono "tombale" ex art. 18 legge 30 dicembre 1991, n. 413, sul rilievo che esso avrebbe precluso all'amministrazione finanziaria la possibilità di procedere a liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre il giudice tributario, disattesa tale unica doglianza, aveva accolto il ricorso del contribuente per non avere l'Ufficio chiarito in giudizio i motivi della indeducibilità di determinati oneri).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)