Sez. 1, Sentenza n. 3980 del 27/02/2004 (Rv. 570620 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Qualificazione dell'azione - Potere del giudice - Limiti - Introduzione di azione fondata su diversa "causa petendi" o su fatti non dedotti in giudizio dalle parti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il 'nomen iuris' al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa, perché fondata su una diversa "causa petendi" o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti e sulla quale, pertanto, non si è realizzato il contraddittorio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di ultrapetizione in un caso nel quale la parte aveva proposto, in linea principale, domanda di ripetizione di indebito e, in linea gradata, aveva esperito l'azione di arricchimento senza causa, mentre il giudice d'appello aveva ritenuto esperita un'azione contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)