Sez. 1, Sentenza n. 2875 del 16/10/1974 (Rv. 371304 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI - MOTIVI D'IMPEDIMENTO - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RINVIO DELL'UDIENZA - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI - MOTIVI D'IMPEDIMENTO - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RINVIO DELL'UDIENZA - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art 4, comma quarto, della legge 1 dicembre 1970 n 898, contenente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, rimette al prudente apprezzamento del Presidente del tribunale la valutazione della sussistenza e della gravita dei motivi che impediscono la comparizione personale delle parti e lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Pertanto, nell'assenza di una delle parti, il rinvio dell'udienza di comparizione al fine di esperire tale tentativo costituisce lo Esercizio di un potere eminentemente discrezionale, non sindacabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)