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Sez. 1, Sentenza n. 2085 del 20/05/1977 (Rv. 385815 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DI UNO DEI CONIUGI - RINVIO DELL'UDIENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL PRESIDENTE.*
Stato
decisa il 1977-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385815-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DI UNO DEI CONIUGI - RINVIO DELL'UDIENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL PRESIDENTE.*

Il tentativo di conciliazione dei coniugi previsto dall'art 4 della legge n 898 del 1970, anche se utile e desiderabile secondo la volonta legislativa, non costituisce una premessa indefettibile per l'ulteriore corso del procedimento, di guisa che la sua carenza in caso di mancata comparizione di una delle parti comporti come necessario il rinvio di detta udienza, specie quando la parte non comparsa non fornisca la dimostrazione del suo legittimo impedimento, ovvero la fornisca dopo la chiusura dell'udienza presidenziale: rientra infatti nei poteri insindacabili del Presidente la valutazione della legittimita o meno dell'impedimento ai fini del rinvio dell'udienza. (Conf 3068/75, mass n 377165; (Conf 2875/74, mass n 371304).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)