Sez. L, Sentenza n. 3090 del 19/05/1982 (Rv. 421020 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA - NULLITÀ - DECLARATORIA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA - NULLITÀ - DECLARATORIA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Deve dichiararsi d'ufficio, anche in Sede di legittimità, ove il motivo di Invalidità sia già acquisito agli Atti del processo, la nullità assoluta della clausola-contenuta negli accordi aziendali 6 dicembre 1962 (art. 27) e 28 ottobre 1938 (art. 15) intervenuti tra l'azienda delle tranvie urbane di Napoli (atan) ed i suoi dipendenti - la quale prevede la corresponsione di una indennità di rimborso dell'imposta di ricchezza mobile a favore dei dipendenti soggetti a tale tributo, in quanto diretta a sottrarre all'imposizione fiscale il dipendente, esentandolo dall'assoggettamento alla rivalsa prevista dall'art. 127 del T.U. Approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645; ne consegue che tale indennità, non dovuta per la sua illiceità, non può essere compresa fra le componenti della retribuzione da assumere a base del calcolo della pensione spettante al lavoratore. (V 6286/81, mass n 417087; (V 4570/81, mass n 415281; (Conf 4974/81, mass n 415751; (Conf 4409/81, mass n 415099).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)