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Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 29/04/1999 Cc. (dep. 06/07/1999) Rv. 213833 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE | Testimoni citati e non comparsi - Rinnovazione della citazione - Competenza - È del presidente o del pretore.
Stato
decisa il 1999-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213833-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE

Poiché, in applicazione analogica dell'art.477, comma 3, c.p.p. ed in considerazione della portata generale (e non limitata alla sola citazione in giudizio dell'imputato), dell'art.143 disp. att. c.p.p., spetta al presidente o al pretore, in caso di rinvio del dibattimento, provvedere alla rinnovazione della citazione dei testimoni non comparsi, è da qualificare come abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il pretore, nel rinviare il dibattimento, demandi all'ufficio del pubblico ministero l'effettuazione di detta rinnovazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 com. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)