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Sez. L, Sentenza n. 6903 del 12/08/1987 (Rv. 455101 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - EFFETTI - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - ACCORDO CONTRARIO DELLE PARTI - AMMISSIBILITÀ - FORME - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE AD ACCORDO RITENUTO TACITO CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA RICEVUTA PER SPETTANZA DI FINE LAVORO IMPOSTA SENZA RISERVE.*
Stato
decisa il 1987-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455101-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - EFFETTI - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - ACCORDO CONTRARIO DELLE PARTI - AMMISSIBILITÀ - FORME - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE AD ACCORDO RITENUTO TACITO CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA RICEVUTA PER SPETTANZA DI FINE LAVORO IMPOSTA SENZA RISERVE.*

Il principio in base al quale il preavviso di licenziamento, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e di tutte le connesse obbligazioni, fino alla scadenza del termine di preavviso, è derogabile per accordo delle parti, quando queste, prima di detta scadenza, pattuiscano l'esonero immediato dagli obblighi relativi alle reciproche prestazioni. L'accertamento sull'esistenza di un tale accordo - il quale è desumibile anche da comportamenti taciti e concludenti, come quello dell'accettazione, senza riserve, da parte del lavoratore, della preventiva liquidazione e corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso - Forma oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da errori logico-giuridici. (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che equivalesse a tacito consenso all'esonero immediato dagli obblighi relativi al rapporto di lavoro, la sottoscrizione di una ricevuta per spettanze di fine lavoro, cui non era stato consentito al dipendente di apporre riserve, che erano state per altro formulate il giorno stesso con separata lettera). (V 3755/87, mass n 452686; (V 4301/84, mass n 436225).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)