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Sez. L, Sentenza n. 3755 del 15/04/1987 (Rv. 452686 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - RINUNCIA DI QUEST'ULTIMO AL COMPIMENTO DEL PREAVVISO - DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452686-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - RINUNCIA DI QUEST'ULTIMO AL COMPIMENTO DEL PREAVVISO - DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - SUSSISTENZA.*

Nel caso di recesso del datore di lavoro, l'effetto della risoluzione del rapporto, che generalmente si realizza soltanto alla scadenza del prescritto periodo di preavviso, può essere anticipato in virtù di accordo in tal senso delle parti, restando peraltro la cessazione del rapporto riconducibile al licenziamento, anziché all'accordo predetto, che determina soltanto l'anticipazione dell'effetto risolutivo conseguente all'atto unilaterale del datore di lavoro. Analogamente, allorché il lavoratore licenziato si avvalga della facoltà di non usufruire, in tutto o in parte, del periodo di preavviso alla stregua della disciplina collettiva (nella specie, art. 57 C.C.n.L. per gli addetti all'industria alimentare), il rapporto deve ritenersi risolto per effetto del licenziamento e non già in virtù della rinuncia al compimento del preavviso operata dal lavoratore, con la conseguenza che non può a questo negarsi, nella sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma, il diritto al trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 e successivamente confermato dalla legge 23 aprile 1981 n. 155. (V 4301/84, mass n 436225; (V 2563/74, mass n 370987).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)