Sez. L, Sentenza n. 6798 del 13/12/1988 (Rv. 461048 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO - CONSEGUENTE PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - DIVERSO ACCORDO DELLE PARTI - RILEVANZA - DESUNZIONE DA COMPORTAMENTI TACITI E CONCLUDENTI - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO - CONSEGUENTE PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - DIVERSO ACCORDO DELLE PARTI - RILEVANZA - DESUNZIONE DA COMPORTAMENTI TACITI E CONCLUDENTI - AMMISSIBILITÀ.*
Il principio per cui il preavviso di licenziamento nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro medesimo e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del preavviso è derogabile in virtù dell'accordo delle parti che pattuiscano l'esonero degli obblighi relativi alle reciproche prestazioni e siffatto accordo può desumersi anche da comportamenti taciti e concludenti, come l'accettazione, da parte del lavoratore, dell'indennità sostitutiva di preavviso, senza alcuna riserva al riguardo. (V 6903/87, mass n 455101; (Conf 4301/84, mass n 436225).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)