Sez. L, Sentenza n. 7459 del 21/05/2002 (Rv. 554603 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE | Omissione contributiva del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata riscossione da parte di quest'ultimo - Obbligo dello stesso ente di procedere alla regolarizzazione - Condizioni - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE
Ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 cod. civ.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 cod. civ.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 27, Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)