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Sez. U, Sentenza n. 3992 del 24/04/1987 (Rv. 452803 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE PROMOSSE NEI CONFRONTI DELL'ENTE CONCEDENTE DA UN ASSEGNATARIO DI UN TERRENO DI RIFORMA FONDIARIA - OGGETTO: CONCERNENTE LO INDENNIZZO PER I MIGLIORAMENTI APPORTATI AL FONDO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ASSOGGETTABILITÀ AD ARBITRATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452803-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE PROMOSSE NEI CONFRONTI DELL'ENTE CONCEDENTE DA UN ASSEGNATARIO DI UN TERRENO DI RIFORMA FONDIARIA - OGGETTO: CONCERNENTE LO INDENNIZZO PER I MIGLIORAMENTI APPORTATI AL FONDO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ASSOGGETTABILITÀ AD ARBITRATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La controversia promossa dall'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria, nei confronti dell'ente concedente, per sentir riconoscere e quantificare, sul presupposto della cessazione del rapporto, l'indennità per miglioramenti apportati al fondo, rientra nello ambito della giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 secondo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e può essere quindi devoluta alla cognizione di arbitri, solo quando la materia del contendere resti circoscritta alla suddetta indennità, senza richiedere, per effetto di istanza attrice, o di contestazioni sollevate dal convenuto, una statuizione sulla risoluzione del rapporto, ovvero sull'imputabilità di tale risoluzione, atteso che, in questa diversa ipotesi, come in ogni altro caso in cui siano in discussione diritti ed obblighi distinti da quelli inerenti ad indennità, canoni o corrispettivi, trova applicazione il primo comma del citato art. 5, il quale devolve la causa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non consente quindi che la stessa sia affidata ad arbitri. (V 2810/87, mass n 451934; (V 996/84, mass n 433171; (V 980/84, mass n 433167; (V 404/84, mass n 432632; (V 4934/82, mass n 422939).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)