Sez. 1, Sentenza n. 18571 del 15/09/2004 (Rv. 577118 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Nullità non sanata della citazione di primo grado - Deduzione in appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Mera "absolutio ab instantia" - Condizioni - Richiesta di decisione nel merito - Conseguenze - Dichiarazione della nullità del procedimento di primo grado ed ammissione delle attività omesse a causa della nullità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Nel caso in cui sia fatta valere davanti al giudice di appello una nullità non sanata dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, tale giudice non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né deve porre termine all'intero giudizio a causa di detta nullità, ma - dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado e avere consentito le attività dalla stessa impedite - deve decidere nel merito (salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito, assumendo rilievo in tal caso il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), considerata la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione e il carattere eccezionale del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice (potere che, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)