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Sez. L, Sentenza n. 4028 del 26/06/1980 (Rv. 407942 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - RAPPORTO DELLO AMMINISTRATORE O DEL CONSIGLIERE DELEGATO DI UNA SOCIETA DI CAPITALI CON LA SOCIETA STESSA - LAVORO SUBORDINATO O DI COLLABORAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - ASSOGGETTABILITA AL NUOVO RITO DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1980-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407942-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - RAPPORTO DELLO AMMINISTRATORE O DEL CONSIGLIERE DELEGATO DI UNA SOCIETA DI CAPITALI CON LA SOCIETA STESSA - LAVORO SUBORDINATO O DI COLLABORAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - ASSOGGETTABILITA AL NUOVO RITO DEL LAVORO.*

Relativamente alle prestazioni svolte in favore di una societa di capitali, l'amministratore o il consigliere delegato della stessa possono legittimamente adire il giudice del lavoro ai sensi dei numeri 1 o 3 dell'art 409 (nuovo testo) cod proc civ, a seconda che l'attivita da essi svolta sia riconducibile ad un rapporto di vera e propria subordinazione (ipotesi non configurabile rispetto allo amministratore unico, nelle cui mani si accentrano tutti i poteri sociali) o ad un rapporto concretantesi nella prestazione di una attivita di collaborazione, non subordinata, coordinata alle finalita dell'impresa. Presupposto indefettibile di entrambe tali ipotesi e, peraltro, che l'attivita dell'amministratore o del consigliere non si identifichi con l'Esercizio delle funzioni strettamente connesse alla carica e non coincida, cioe, con gli Atti di rappresentanza e di gestione dovuti in funzione del mandato loro conferito. (V 673/77, mass n 384246; (V 2791/75, mass n 376808; (V 3481/74, mass n 371987).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)