Sez. L, Sentenza n. 3789 del 13/06/1980 (Rv. 407631 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - NUOVE DOMANDE - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - LIMITAZIONE ALLA SOLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - NUOVE DOMANDE - NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - LIMITAZIONE ALLA SOLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE.*
Il secondo comma dell'art 437 cod proc civ (nel testo di cui allo art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), nel disporre che nel giudizio di appello delle controversie di lavoro non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, ripristina il divieto dello ius novorum in secondo grado secondo il testo originario dell'art 345, anteriore cioe alla riforma di cui alla legge 14 luglio 1950 n 581. Tale divieto, quantunque la rubrica di cui al citato articolo si intitoli 'udienza di discussioné, non e limitato alla sola udienza di discussione ma si estende a tutto il giudizio di secondo grado. (Conf 5254/78, mass n 395026; (Conf 1657/77, mass n 385369; (contra 2655/78, mass n 392015).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 14/07/1950 num. 581, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)