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Sez. L, Sentenza n. 1657 del 29/04/1977 (Rv. 385369 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PROVE NUOVE - IN GENERE - NUOVE DOMANDE ED ECCEZIONI E NUOVI MEZZI DI PROVA - DIVIETO - LIMITAZIONE ALLA SOLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385369-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PROVE NUOVE - IN GENERE - NUOVE DOMANDE ED ECCEZIONI E NUOVI MEZZI DI PROVA - DIVIETO - LIMITAZIONE ALLA SOLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE.*

Il secondo comma dell'art 437 cod proc civ, nel testo di cui allo art 1 della legge n 533 del 1973, nel disporre che nel giudizio di appello delle controversie di lavoro non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, nonche nuovi mezzi di prova (ad eccezione del giuramento estimatorio), ripristina il divieto dello ius novorum in secondo grado secondo il testo originario dell'art 345 cod proc civ, anteriore, cioe, alla riforma di cui alla legge 14 luglio 1950, n 581. Tale divieto, quantunque la rubrica di cui al citato articolo si intitoli 'udienza di discussioné, si estende a tutto il giudizio di gravame e non e limitato alla sola udienza di discussione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)