Sez. L, Sentenza n. 5254 del 14/11/1978 (Rv. 395026 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - NUOVE DOMANDE E NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - RIFERIMENTO ALLA SOLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - NUOVE DOMANDE E NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO - RIFERIMENTO ALLA SOLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
Il secondo comma dell'art 437, cod proc civ, nel testo di cui all'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, nel disporre che nel giudizio di appello delle controversie di lavoro non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, ripristina il divieto dello ius novorum in secondo grado secondo il testo originario dell'art 345, anteriore cioe alla riforma di cui alla legge 14 luglio 1950 n 581. Tale divieto, quantunque la rubrica di cui al citato articolo si intitoli "udienza di discussione", non e limitato alla sola udienza di discussione e la violazione di tale divieto puo essere rilevato anche d'ufficio in Sede di legittimita, con poteri di indagine anche in fatto, trattandosi di error in procedendo. (V 4728/77, mass n 388341; (V 1657/77, mass n 385369).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 14/07/1950 num. 581, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)