Sez. L, Sentenza n. 4406 del 06/08/1982 (Rv. 422394 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - NUOVE DOMANDE E NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO IN TUTTO IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - CONVENUTO RIMASTO CONTUMACE IN PRIMO GRADO - ESTENSIONE DEL DIVIETO - ILLEGITTIMITÀ - COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - NUOVE DOMANDE E NUOVE ECCEZIONI - DIVIETO IN TUTTO IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - CONVENUTO RIMASTO CONTUMACE IN PRIMO GRADO - ESTENSIONE DEL DIVIETO - ILLEGITTIMITÀ - COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.*
Il secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., il quale (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973) dispone l'inammissibilità di domande ed eccezioni nuove, ha ripristinato il divieto dello ius novorum in appello secondo il testo originario dell'art. 345 cod. proc. civ. e tale divieto, nonostante la formulazione della rubrica del citato art. 437, non è limitato all'udienza di discussione, ma si estende a tutto il giudizio di secondo grado. Lo stesso divieto non soffre deroga neppure nei confronti del convenuto rimasto contumace in primo grado, il quale, costituendosi nel giudizio di appello, deve accettare il processo nello stato in cui si trova; né ciò comporta l'illegittimità costituzionale (in riferimento all'art. 24 cost.) della norma che lo prevede, atteso che rientra nella facoltà del legislatore ordinario la ragionevole regolamentazione dell'Esercizio del diritto di difesa entro limiti temporali prestabiliti. (Conf 4912/81, mass n 415657, nella prima parte; (Conf 3789/81, mass n 407631).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 14/07/1950 num. 581, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)