Sez. 3, Sentenza n. 18765 del 06/03/2008 Ud. (dep. 08/05/2008) Rv. 239868 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge n. 251 del 2005 - Disciplina transitoria - Processi pendenti per i quali sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento di primo grado - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost., della disciplina transitoria della Legge n. 251 del 2005, come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 393 del 2006, nella parte in cui esclude l'applicabilità' delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti per i quali, al momento di entrata in vigore della legge, sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento, posto che il criterio giustificativo della deroga al principio di retroattività della legge più favorevole non va individuato nell'idoneità o meno della sentenza di primo grado ad interrompere la prescrizione bensì nella ragionevole esigenza, comune anche ai procedimenti definiti in primo grado con sentenza di proscioglimento, di tutelare il valore, di rango costituzionale, dell'efficienza della giurisdizione e del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)