Sez. U, Sentenza n. 1994 del 26/02/1994 (Rv. 485499 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Comunità montane - Natura - Enti pubblici non economici - Rapporto di impiego con i dipendenti - Carattere pubblicistico - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Deroga - Presupposto - Riconoscimento specifico del debito da parte dell'Amministrazione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le Comunità montane hanno natura di enti pubblici non economici, sicché le prestazioni lavorative del personale addetto configurano - anche in presenza di mansioni identiche a quelle esercitabili nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico - un rapporto di pubblico impiego soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre dal giudice ordinario sono conoscibili esclusivamente le domande relative a crediti retributivi che siano stati oggetto di pieno e specifico riconoscimento da parte dell'Amministrazione debitrice.
Riferimenti normativi: Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)